Responsabilità ex Art. 2051 cc.: condotta colposa del danneggiato e nesso di causa (Cass. Civ. sez. III ord. n. 24799 del 16/09/2024)
- antoniofrongillo
- 21 ott 2024
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Con l’ordinanza in esame, il Supremo è intervenuto per chiarire i termini della responsabilità ex art. 2051 c.c. in relazione alla possibile rilevanza della condotta colposa del danneggiato.
La vicenda ha avuto origine nel momento in cui l'originaria attrice, nel transitare in una via cittadina, inciampava a causa del manto dissestato cadendo al suolo e provocandosi lesioni fisiche per il cui risarcimento conveniva in giudizio il Comune competente alla manutenzione.
Costituitosi in giudizio il Comune convenuto chiedeva, oltre al rigetto della domanda, la chiamata in causa della ditta che stava in quel momento effettuando i lavori di posizionamento del gasdotto. La domanda veniva accolta in primo grado, con individuazione di una percentuale di corresponsabilità a carico dell’attrice del 30% e condanna in solido del convenuto e della terza chiamata ex art. 1227 c.c. e 2051 c.c.-
La sentenza veniva impugnata sia dal Comune convenuto che dalla ditta terza chiamata in garanzia, e il gravame accolto con rigetto dell’originaria domanda. La Corte di appello fondava il detto rigetto nella condotta colposa della originaria attrice, nel caso appellata, per non aver tenuto conto del manto dissestato, ritenendo detta condotta colposa idonea ad elidere il nesso di causa tra danno e cosa, con conseguente infondatezza della domanda.
La sentenza veniva impugnata dalla danneggiata con due motivi che, per quanto non accolti, hanno consentito alla Corte di legittimità di riassumere i principi base in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c.-
Con il primo motivo la ricorrente ha censurato la sentenza della Corte d’appello ex art. 360 I c. n. 3 c.p.c. per violazione degli artt. 2051 e 2697 c.c., nonché 115 e 116 c.p.c.-
Con il detto motivo la ricorrente si è lamentata che la corte di merito avesse anteposto l'indagine sul caso fortuito a quella sulla individuazione del custode responsabile della cosa. La Suprema Corte ha rigettato il motivo ritenendolo inammissibile, poiché, se è pur vero che l’ordine logico delle questioni da esaminare in sentenza prevede che sia data priorità alla questione della legittimazione passiva, è anche vero che il Giudice ha comunque chiarito che a prescindere dalla individuazione dell’effettivo custode della res, la condotta del soggetto rimasto poi danneggiato aveva eliso il nesso di causa tra la stessa e il danno, e quindi l’indagine si poteva ritenere irrilevante ai fini della decisione. La Corte, altresì, non ha ritenuto la mancata individuazione del soggetto legittimato nel caso de quo, quale fatto decisivo ex art. 360 I c. n. 5 c.p.c.-
Con il secondo motivo, invece, è stato contestato il fatto che, trattandosi di responsabilità oggettiva, la condotta dell’agente doveva essere ritenuta irrilevante.
Il Collegio ha approfittato del motivo sottopostogli, comunque rigettato, per chiarire i capisaldi della responsabilità da cose in custodia.
Richiamando l'ordinanza n. 2482/2018 (e, nello stesso senso, le ordinanze nn. 2479 e 2480 del 2018), la Corte ha precisato che: “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’art. 1227 c. 1 c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro“.
Il “mantra” viene confermato nelle successive pronunce 27724/18, 20312/19, 38089/21 35429/22, SU 20943/22, 11152/23, 14228/23, 21657/23, 33074/23.
In particolare quest’ultima ha statuito che "... la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva – in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode – e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all’evento pregiudizievole".
A ciò si aggiunga, quale ulteriore profilo di inammissibilità che la valutazione sull’idoneità della condotta dell’agente ad elidere il nesso di causa, è valutazione di merito e quindi insindacabile in sede di legittimità.
Riassumendo, l’”esatta interpretazione” che le SS.UU. (nonché i successivi approdi della Corte di legittimità) hanno dato dell’art. 2051 c.c., possono riassumersi come di seguito:
la responsabilità del custode è esclusa dalla prova del “caso fortuito”;
il caso fortuito può consistere in un fatto naturale, in una condotta d’un terzo estraneo tanto al custode quanto al danneggiato, oppure in un comportamento della vittima;
se il caso fortuito è consistito in un fatto naturale o del terzo, esso in tanto esclude la responsabilità del custode, in quanto sia oggettivamente (e cioè per qualunque persona, e non solo per il custode) imprevedibile ed inevitabile;
se il caso fortuito è consistito nella condotta della vittima, al fine di stabilire se esso escluda in tutto od in parte la responsabilità del custode debbono applicarsi i seguenti criteri:
valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno;
valutare se il danneggiato ha rispettato il “generale dovere di ragionevole cautela”;
escludere del tutto la responsabilità del custode, se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza “irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”;
considerare irrilevante, ai fini del giudizio che precede, la circostanza che la condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile.
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