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Le spese dell'ATP sono a carico del richiedente e liquidate nel giudizio di merito (Cass. 28677/23)

Le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c., questo quanto ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 28677/2023 del 16/10/2023.

La vicenda approdata all'esame dei giudici di legittimità riguardava un ricorso ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. con il quale il ricorrente chiedeva l’accertamento tecnico preventivo relativamente ad un intervento di progettazione e realizzazione degli impianti di una villa con piscina e parco.

All’esito del giudizio, il Tribunale, poneva le spese della procedura dell’accertamento tecnico preventivo a carico solidale tra le parti.

La resistente, ritenendo errata la decisione del Tribunale sulla spese della procedura, proponeva ricorso per Cassazione deducendo la violazione degli artt. 91, 92, 696 e 696 bis c.p.c.-

Nell'ambito di tale quadro la Suprema Corte, dopo aver logicamente ritenuto ammissibile il ricorso, lo ha anche ritenuto fondato accogliendo le doglianze dell'originaria parte resistente nel giudizio ad istruzione sommaria e, sulla scorta del suddetto principio, nel decidere la causa nel merito ha disposto l'eliminazione della statuizione con la quale il giudice di merito aveva posto le spese del procedimento di A.T.P. a carico delle parti in via solidale tra loro ponendo le predette spese a carico della sola parte istante

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