La Cassazione sul mancato versamento del mantenimento (Cass. Pen. sez. VI sent. 49638 del 13/12/2023)
Con sentenza del giorno 08/06/2023, emessa a seguito di richiesta di decreto penale di condanna, il GIP presso il Tribunale di Pavia dichiarava non doversi procedere nei confronti di uomo in ordine al reato di cui all'articolo 570 c.p. perché il fatto non avrebbe costituito reato.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Pavia, deducendo l'erronea applicazione della legge, atteso che l'art. 459 c. 3 c.p.p. prevede che, a seguito di richiesta di decreto penale di condanna, il Giudice può pronunciare sentenza di proscioglimento solo a norma dell'art. 129 c.p.p. (Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità).
Nel caso di specie, invece, secondo il PM, il Giudice si era espresso in termini di dubbio di colpevolezza e, quindi, di probabilità della successiva assoluzione.
Secondo i Giudici della Suprema Corte il ricorso è fondato.
Infatti, ai sensi dell'art. 459 c. 3 c.p.p., a seguito di richiesta di decreto penale di condanna il Giudice può pronunciare sentenza di proscioglimento solo quando risulti evidente la prova positiva dell'innocenza dell'imputato o risulti evidente che non possono essere acquisite prove della sua colpevolezza, mentre analoga sentenza è preclusa quando l'infondatezza dell'accusa dovrebbe essere affermata mediante un esame critico degli elementi prodotti a sostegno della richiesta.
Ed infatti, il Giudice per le indagini preliminari investito della richiesta di emissione di un decreto penale di condanna, può pronunciare sentenza di proscioglimento solo per una delle ipotesi tassativamente indicate dal predetto articolo 129 c.p.p., e non anche perché la prova risulti mancante, insufficiente o contraddittoria ai sensi dell'articolo 530 c. 2 c.p.p., atteso che queste categorie possono acquisire rilievo soltanto quando tutte le parti abbiano potuto esercitare il diritto alla prova.
Nella sentenza impugnata, invece, si afferma che "... la modestia delle condizioni economiche in cui vive l'autore del fatto rende quantomeno dubbia la volontà di sottrarsi all'obbligo", così che è probabile che "in un eventuale giudizio a seguito il opposizione il G verrebbe assolto per mancata prova in ordine all'integrazione dell'elemento soggettivo del reato".
Con tale argomentazione il Giudice per le indagini preliminari si è quindi espresso in termini di dubbio e di probabilità, circostanze che escludono il requisito dell'evidenza dell'innocenza dell'imputato necessario per il suo proscioglimento in caso di richiesta di decreto penale di condanna.
La VI sezione penale della Cassazione ha quindi emesso la sent. n. 49638 del 13/12/2023 con cui ha disposto l'annullamento della sentenza del GIP di Pavia e la trasmissione degli atti al Tribunale di Pavia - Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari per l'ulteriore corso.
Comments