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Chiarimenti delle SS.UU. sullo ius variandi nelle procedure di opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. Civ. SS.UU. sent. 26727 15/10/2024)

La sentenza delle SS.UU. in commento amplia lo ius variandi nell’opposizione a decreto ingiuntivo, consentendo all’opposto di avanzare nuove domande senza riconvenzionale, se collegate alla vicenda originale.

La vicenda ha origine da un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma, che imponeva all’ASL di Viterbo e alla Regione Lazio il pagamento di una prestazione richiesta da una società. Le parti ingiunte si sono opposte, sollevando la seguente questione: è possibile per l’opposto presentare nuove domande senza che l’opponente avanzi una domanda riconvenzionale, in un contesto di opposizione a decreto ingiuntivo?

La questione dello ius variandi riguarda la possibilità di modificare o ampliare le richieste nel corso del processo. Le SS.UU. hanno chiarito che le modifiche sono ammissibili se legate alla stessa vicenda sostanziale, segnando un allontanamento dal rigido formalismo del passato al fine di favorire un approccio più sostanziale teso a favorire l'applicazione del principio dell'economia processuale. In precedenza, infatti, l’opposto poteva proporre nuove domande solo in risposta a una riconvenzionale dell’opponente, vedendo così limitate le sue possibilità di difesa. Ora, la Corte ha ampliato i margini di manovra per l’opposto, permettendo una maggiore flessibilità nel formulare nuove richieste, con ciò ponendo particolare attenzione ai principi di parità delle parti e del contraddittorio. Anche se l’opposto si trova in una posizione difensiva, ha il diritto di esercitare la propria difesa come se fosse l’attore sostanziale. In pratica, può avanzare nuove domande senza che l’opponente debba proporre una riconvenzionale, garantendo così un processo equo dove entrambe le parti hanno l’opportunità di sviluppare liberamente le proprie argomentazioni.

Un punto centrale della decisione è che le nuove domande proposte dall’opposto devono essere collegate allo stesso bene della vita oggetto della richiesta originaria. La Corte adotta un approccio focalizzato sulla sostanza anziché sulla forma: ciò che conta è la connessione delle nuove richieste con l’interesse originario del procedimento. In definitiva, il cuore della sentenza risiede nella possibilità per l’opposto di presentare nuove domande anche senza una riconvenzionale dell’opponente. Questa scelta è stata ispirata, come detto, dal principio di economia processuale e permette di evitare duplicazioni di procedimenti e di risolvere le controversie in modo più rapido. Così facendo, si mira a ridurre la durata complessiva dei processi e a migliorare l’efficienza del sistema giudiziario, evitando che il caso principale si suddivida in molteplici cause accessorie.

Con la sentenza in esame, le SS.UU. hanno affermato i seguenti principi di diritto:

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell’opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto all’ingiunzione. Chi ha avviato il giudizio per via monitoria ha facoltà di introdurre nella comparsa di risposta le domande alternative che eventualmente intenda presentare, non potendo invece riservarle fino all’“ultimo giro” offerto dall’arti. 183 c. 6 c.p.c.- Fino a quest’ultimo, comunque, a seconda dell’evoluzione difensiva dell’opponente posteriore alla comparsa di risposta, gli sarà consentito proporre domande come manifestazioni di difesa, anche se non stricto sensu riconvenzionali”.

In sintesi, la sentenza delle SS.UU. hanno ampliato il concetto di ius variandi, consentendo all’opposto di avere un ruolo più attivo e dinamico nel processo, opposto che così non è più limitato a sostenere una semplice difesa, ma può proporre nuove richieste connesse all’interesse sostanziale originario.

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