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Stalking accertabile anche attraverso messaggi Whatsapp (Cass. Pen. sez. III sent. 21/11/2019 n. 472

I messaggi minatori ed intimidatori inviati alla vittima tramite l'applicazione Whatsapp sono prove documentali che possono essere liberamente utilizzate dal giudice.

Questo è quanto emerge dalla sentenza in commento emessa nell'ambito di un procedimento che vedeva un uomo essere ritenuto responsabile dei reati di violenza sessuale ed atti persecutori commessi in danno di una donna, questi ultimi mediante l'invio alla vittima di centinaia di messaggi telefonici a contenuto minatorio ed offensivo, pedinandola e denigrandola davanti ai clienti di un esercizio commerciale, così da provocarle attacchi di panico e da indurla a non pernottare più nella sua abitazione, a farsi accompagnare dai genitori in occasione dell'apertura e della chiusura del negozio, nonché a rivolgersi ad un medico psichiatra.

Come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità, i messaggi Whatsapp e gli SMS conservati nella memoria di un telefono cellulare sottoposto a sequestro hanno natura di documenti ai sensi dell'art. 234 c.p.p., sicché l'acquisizione degli stessi non è sottoposta alla disciplina delle intercettazioni telefoniche e nemmeno a sequestro di corrispondenza (Cass. Pen. sez. V 21/11/2017, n. 1822). Si è addirittura affermato che ha natura di documento pure il testo di un messaggio sms fotografato dalla polizia giudiziaria sul display dell'apparecchio cellulare su cui esso è pervenuto (Cass. Pen. sez. I 20/02/2019 n. 21731).

Il documento così legittimamente acquisito in copia è soggetto alla libera valutazione del giudice, assumendo valore probatorio, pur se privo di certificazione ufficiale di conformità e pur se l'imputato ne abbia disconosciuto il contenuto (Cass. Pen. Sez. V 16/01/2018 n. 8736).

Ciò considerato, gli ermellini ritengono ragionevole affermare che le copie, ivi comprese quelle fotografiche, di messaggi Whatsapp e SMS formate dalla persona offesa, e dalla stessa prodotte in giudizio, sono liberamente valutabili come prove ai fini della decisione, se il giudice dia conto della riferibilità del loro contenuto all'imputato.

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