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Notifica per irreperibilità relativa dell'atto tributario nulla senza la lettera informativa (Ca

I giudici della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1699/19 hanno evidenziato che laddove la notifica di un atto tributario (sia esso esattivo/cartella esattoriale o impositivo, ad esempio avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate) venga inoltrato con la procedura di c.d. irreperibilità relativa, a mente dell’art. 140 c.p.c., deve essere data prova dell’invio della suddetta raccomandata al destinatario; in assenza di idonea produzione documentale - gravante sul resistente - la medesima notifica è nulla e dunque priva di effetti giuridici.

Il contenzioso fiscale in parola nasceva dall’impugnazione della cartella esattoriale a mezzo estratto di ruolo da parte del contribuente, il quale lamentava la mancata notifica del citato atto esattivo; nel dettaglio di tale provvedimento, oggetto della controversia in esame, secondo la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, “risultava ritualmente eseguita con le forme dell’art. 140 c.p.c.”.

Il ricorrente presentava ricorso in Cassazione, censurando dunque il criterio logico adottato dai giudici di secondo grado, i quali – proprio su tale aspetto – affermavano la sussistenza della lettera informativa (art. 48 disp. att. c.p.c.) nel carteggio processuale e, ad ogni buon conto, proseguono i giudici di secondo grado, la relata di notifica è “coperta da fede privilegiata”, dunque per contestare la circostanza che nella medesima relata sia specificato un evento storico in realtà mai avvenuto, l’interessato (ossia il contribuente) deve promuovere azione di querela di falso, in virtù dell’art. 2700 c. 2 c.c.-

In primo luogo, i giudici di legittimità – con l’ordinanza in commento – hanno voluto arginare con estrema chiarezza i limiti operativi della fede privilegiata riconosciuta alla relata di notificazione, annoverato pacificamente come “atto pubblico”.

Orbene, sotto tale aspetto, nella motivazione si evidenzia che “il compimento delle formalità previste dall’art. 140 c.p.c. deve risultare dalla relazione di notificazione”, la quale “fa fede sino a querela di falso”.

Tuttavia, prosegue la Suprema Corte, “tale principio va completato dall’affermazione che l’efficacia probatoria privilegiata degli atti pubblici è circoscritta ai fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”.

A ben vedere, il messo notificatore “dovendosi avvalere del servizio postale per l’inoltro della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c., nella relata di notifica redatta ai sensi dell’art. 148 c.p.c., il pubblico ufficiale, indicando di aver adempiuto a tutte le formalità prescritte dalla norma […] potrà dare atto di aver consegnato all’Ufficio Postale l’avviso informativo, contenente le indicazioni di cui all’art. 48 disp. att. c.p.c., da spedire con raccomandata AR, ma non sarà in grado – evidentemente – di attestare anche l’effettivo inoltro dell’avviso da parte dell’Ufficio postale, trattandosi di operazioni non eseguite alla sua presenza e dunque non assistite dal carattere fidefacente della relata di notifica”.

Di conseguenza, “la eventuale prova del mancato recapito potrà essere fornita dal destinatario senza necessità di impugnare la relata mediante querela di falso”.

La lettera informativa prevista dall’art. 140 c.p.c. deve essere stata inviata dall’Ufficio Postale: in assenza di idonea documentazione la notifica è nulla.

La Suprema Corte, con l’ordinanza in commento, ha dunque precisato che “non è sufficiente che la raccomandata sia consegnata all’Ufficio postale di partenza, ma è necessario che la stessa sia spedita”; in difetto la “notificazione deve ritenersi nulla”.

Alla luce del ruolo indefettibile della conoscenza giuridica della notifica a favore del contribuente, quale destinatario della cartella esattiva, al fine di garantirgli il diritto di difesa (art. 24 Cost.), il compimento della richiamata attività (spedizione della lettera informativa) “non può essere desunto dalla sola indicazione del numero della raccomandata spedita, senza alcuna verifica sull’esistenza e sul contenuto della ricevuta di spedizione, anche ai fini del riscontro degli elementi richiesti dall’art. 48 disp. att. c.p.c.”.

A ben vedere, per esaminare il corretto rispetto di tutte le formalità “sostanziali” per assicurare la piena conoscenza dell’atto al destinatario, assurge a ruolo essenziale anche il versamento nel carteggio processuale della copia integrale della lettera informativa (si veda anche la sentenza n. 32441/18 della S.C.), la quale è caratterizzata da specifici elementi.

Dinanzi a tale scenario processuale, si evidenzia che, nel caso in esame, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione non abbia stato assolto l’onere probatorio in materia di notifica della cartella di pagamento in questione.

La menzionata attività di notifica dell’art. 140 c.p.c. (irreperibilità relativa o temporanea) è subordinata a specifici adempimenti da parte del notificante, pena la nullità di tutto l’iter notificatorio.

Detta procedura impone che il notificante, in caso di assenza temporanea del destinatario, svolga le seguenti attività:

1) Depositi il plico presso la Casa Comunale;

2) Affigga avviso del deposito in busta chiusa e sigillata presso la porta della residenza del contribuente;

3) Dia notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.

A ben vedere, infatti, l’Ente della Riscossione, nella fattispecie sottoposta a giudizio, non ha fornito la prova del necessario perfezionamento dell’invio e ricezione della raccomandata informativa, tassello fondamentale per qualificare come perfezionata la notifica di cui all’art. 140 c.p.c.-

Proprio sul punto, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 11993/11 aveva chiarito che la “raccomandata informativa” (di cui all’art. 140 c.p.c., come gli altri due adempimenti previsti dalla citata norma), rappresenta “un momento strutturale del procedimento notificatorio”, la cui mancata prova in giudizio fa sorgere “l’inesistenza della notificazione”.

Con la successiva pronuncia, la Corte di Cassazione (n. 25079/14) osservava che “il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c., necessita dunque del compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma, con la conseguenza che, in caso di omissione di uno di essi la notificazione è da considerarsi nulla”.

In ogni caso, come insegna la Cassazione sul punto, l’Agente di Riscossione è onerata dal produrre non solo la copia integrale della raccomandata informativa (come specificato nella sentenza n. 1699/19), ma anche la prova dell’invio e dell’effettiva ricezione della stessa da parte del contribuente.

La Suprema Corte, con un orientamento granitico, ha evidenziato che con la mancata produzione della c.d. lettera informativa, la notifica è da considerarsi nulla.

Orbene, applicando i principi espressi dai giudici di legittimità con le decisioni richiamate, la fondamentale comunicazione (c.d. raccomandata informativa) costituisce tassello fondamentale (l’unico) che crea un legame di conoscenza giuridica della notifica tra il contribuente e l’atto amministrativo in esame.

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