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Particolare tenuità applicabile all’omissione di soccorso stradale (Cass. Pen. sez. IV sent. 06/12/2

Non è punibile il conducente se non provvede a soccorrere la vittima che abbia riportato lesioni di poco conto.

E' quanto ha stabilito la IV Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza del 10/01/2018, n. 54809.

Gli ermellini precisano innanzitutto come l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 189 c. 7 CdS (omissione di soccorso stradale), sia integrato anche dalla presenza del mero dolo eventuale, ravvisabile in capo all'utente della strada il quale, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare in termini di immediatezza la concreta eventualità che dall'incidente sia derivato danno alle persone, non ottemperi all'obbligo di prestare la necessaria assistenza ai feriti.

Il dolo eventuale si configura normalmente quando l'agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso il rischio; è sufficiente che, per le modalità di verificazione del sinistro, e per le complessive circostanze della vicenda, l'agente si rappresenti la probabilità o anche la sola possibilità che dall'incidente sia derivato un danno alle persone e che queste necessitino di assistenza e, pur tuttavia, accettandone il rischio, ometta di fermarsi (Cass. pen., Sez. IV, 01/04/2014, n. 15040).

I giudici del merito avevano escluso, nella fattispecie, l'applicabilità della particolare tenuità del fatto facendo riferimento all'agire del conducente nel contesto del sinistro come indicativo della intensità del dolo.

Preme ricordare che, come statuito dalle SS.UU., “la nuova normativa non si interessa della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena. Insomma, si è qui entro la distinzione tra fatto legale, tipico, e fatto storico, situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall'agente” (Cass.Pen. SS.UU. 25/02/2016, n. 13681).

I giudici di merito non hanno tenuto conto del rilievo della natura delle minime lesioni riportate dalla vittima, elemento che induce il Collegio a ritenere che il fatto sia sussumibile, senza necessità di ulteriori accertamenti, nella previsione di cui all'art. 131 bis c.p.-

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