Guida in stato di ebbrezza: col rito abbreviato, la riduzione di pena si applica anche alle fattispe
- antoniofrongillo
- 16 gen 2018
- Tempo di lettura: 1 min
A seguito dell'entrata in vigore della L. n. 103/2017, il conducente che si mette alla guida sotto l'effetto di stupefacenti, provoca un sinistro stradale e, in sede processuale, sceglie il rito abbreviato, soggiace a una pena diminuita della metà e non più di un terzo.
A prevederlo è il nuovo art. 442 c. 2 c.p.p. i cui effetti si estendono anche alle fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore, a meno che non sia stata pronunciata una sentenza irrevocabile. Nella sentenza n. 832/2018 la Cassazione ha infatti rilevato che l'attuale previsione comporta, in caso di condanna, un trattamento sanzionatorio più favorevole per il reo.
Del resto, per i giudici deve essere considerato ormai consolidato il principio in forza del quale il trattamento sanzionatorio ha sempre delle ricadute sostanziali, anche se è collegato alla scelta del rito. Di conseguenza, esso soggiace alla disciplina complessiva dell'articolo 2 c.p. (che si occupa della successione delle leggi penali), con conseguente applicabilità anche alle fattispecie anteriori, salva sentenza irrevocabile.
In sostanza, per usare le parole della Corte, "la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito abbreviato ... ha ricadute necessariamente sostanziali, la cui natura non muta nonostante siano collegate non all'illecito penale in sé, ma ad un comportamento successivo, consistente nell'esercizio di una facoltà processuale".
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