Il fisco deve tener conto della documentazione medica nell'accertamento del reddito (Cass. Civ.
- antoniofrongillo
- 27 set 2017
- Tempo di lettura: 2 min
Innanzi la giustizia tributaria il contribuente vanta il diritto a veder esaminata la questione, dal medesimo sollevata, circa il peso da attribuire alla documentazione medica, ritualmente prodotta, inerente i problemi di salute dello stesso e dei più stretti congiunti, che ne avrebbero compromesso la reddittività, e della circostanza che l'avviso di accertamento notificatogli non avesse fatto menzione di tali allegazioni.
Questo in sostanza il principio affermato dalla VI Sezione civile di Piazza Cavour a favore di una donna che, vistasi respingere l’appello, innanzi la Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna, avverso la decisione resa dalla Commissione provinciale di Bologna, si è vista riconoscere le proprie ragioni, per lo meno, fino a questo momento, con l’annullamento della decisione e il rinvio della causa in Commissione Regionale che, nello specifico, dovrà esaminare la documentazione medica prodotta dalla donna e tener conto delle allegazioni, fornite dalla stessa, circa lo stato di salute proprio e degli stretti congiunti.
La vicenda inizia quando la donna riceve la notifica di un avviso dove le si contestano maggiori ricavi, ai fini Irpef, Iva e Irap, relativi all'annualità 2004, che prontamente impugna. Respinte le proprie ragioni in sede provinciale, in secondo grado veniva rilevato che l'Ufficio avesse riscontrato uno scostamento di € 104.882,00, ripetuto anche nel 2005 e 2006 per importi rilevanti, e con un reddito dichiaratamente incongruo, in rapporto alle spese sostenute per i lavoratori dipendenti.
Pertanto nel ricorso per Cassazione la donna formula tre motivi, tra i quali lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti: la Commissione Regionale avrebbe illegittimamente ignorato le motivazioni della contribuente per giustificare i risultati economici e reddituali negativi dell'attività dalla stessa svolta, nell'anno oggetto di accertamento.
In sostanza la contribuente lamenta la mancata considerazione dei documenti e delle circostanze portate a prova contraria rispetto alla procedura adottata dall'Ufficio per la determinazione del reddito presunto.
La Cassazione, nel ritenere fondato tale motivo, accerta che la sentenza impugnata, dopo una serie di enunciazioni di principio, non ha minimamente affrontato la questione, sollevata fin dal primo grado dalla contribuente, in merito al peso da attribuire alla documentazione medica (ritualmente prodotta), inerente i problemi di salute della ricorrente e dei suoi più stretti congiunti, che ne avrebbero, in tesi, compromesso la reddittività, e circa il fatto che l'avviso di accertamento non avesse fatto riferimento a tali allegazioni.
Ora la parola passa alla Commissione Regionale dell'Emilia Romagna, in diversa composizione, che dovrà, pertanto, tener conto sia dei documenti che delle circostanze, portate a prova contraria dalla donna, rispetto alla procedura adottata dall'Ufficio per la determinazione del reddito presunto.
Post recenti
Mostra tuttiNonostante la durata del matrimonio ed il contributo apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge siano...
La sentenza delle SS.UU. in commento amplia lo ius variandi nell’opposizione a decreto ingiuntivo, consentendo all’opposto di avanzare...
Con l’ordinanza in esame, il Supremo è intervenuto per chiarire i termini della responsabilità ex art. 2051 c.c. in relazione alla...