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Il cliente deve mantenere rapporti periodici con il proprio avvocato (Cass. Pen. sez. V sent. 27/03/

L'imputato in un procedimento penale deve sempre mantenere un comportamento attivo e leale. Ad esempio, in tema di rescissione di giudicato, la giurisprudenza è ormai unanime nel ritenere che il comportamento dell'indagato o dell'imputato che non mantengono rapporti periodici con il proprio difensore di fiducia rappresenta un'ipotesi di colpa evidente idonea ad assumere rilevanza nella mancata conoscenza della celebrazione del processo preclusiva del ricorso al rimedio di cui all'articolo 625 ter del codice di rito penale.

Recentemente, una conferma in tal senso è arrivata dalla sentenza numero 14862/2017, con la quale la Corte di cassazione ha ribadito che, chi nomina un difensore di fiducia in un procedimento penale, deve attivarsi autonomamente e personalmente per essere aggiornato circa lo sviluppo del procedimento stesso.

Se non lo fa, il suo atteggiamento è idoneo ad integrare il presupposto della colpevolezza nella mancata conoscenza della celebrazione del processo, che rende inammissibile la rescissione: è evidente infatti che l'aver incaricato un avvocato della propria difesa e l'aver effettuato presso lo stesso l'elezione di domicilio sono comportamenti sintomatici della sicura conoscenza dell'esistenza di un procedimento.

Oltretutto, la Corte ha anche sottolineato che il nuovo testo dell'articolo 420 bis c.p.p. prevede che i predetti eventi preprocessuali devono ritenersi "sintomo certo della conoscenza del procedimento da parte dell'indagato", tanto da consentire che chi sia stato regolarmente citato e non si sia presentato senza addurre alcun legittimo impedimento sia processato in assenza.

Da tale osservazione per i giudici deve concludersi che la conoscenza del procedimento porta con sé anche una presunzione semplice di conoscenza del successivo processo, pur senza dimenticare che si tratta di una presunzione che può essere superata se l'imputato riesce ad allegare il contrario.

Poiché però, nel caso di specie, la mancata conoscenza del processo era stata fondata solo sul presupposto della perdita dei rapporti col difensore di fiducia, per gli imputati (due) non c'è molto da fare: la posizione di rimproverabilità nella quale versano rispetto alla mancata acquisizione della conoscenza non li legittima alla rescissione.

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