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Responsabilità aggravata: giudizio di temerarietà può essere anticipato se ricorre la malafede (Trib

Nella suindicata causa civile di primo grado il Tribunale Civile di Verona è stato chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di emissione di ordinanza ingiunzione ai sensi dell’art. 186 ter c.p.c., avanzata dalla società attrice nei confronti della convenuta.

Nel caso sottoposto all'attenzione del Giudice Civile, infatti, la società attrice produceva in giudizio, a sostegno della domanda di condanna della parte convenuta, non soltanto la copia del contratto concluso tra le rispettive parti, tra l’altro non disconosciuto, ma anche le fatture relativamente al predetto contratto, ed infine la copia conforme del registro IVA vendite.

Pertanto, mentre il credito della società attrice risultava provato per iscritto ed era da ritenersi liquido ed esigibile, diversamente le contestazioni della parte resistente sull'entità della somma non si fondavano affatto su alcuna prova scritta. Inoltre, la parte convenuta produceva istanza di autorizzazione alla chiamata del terzo che non poteva essere accolta, poiché il rapporto professionale oggetto di causa era da intendersi quale quello intercorso tra le due società già parti del giudizio. Ulteriore motivo per il quale la chiamata del terzo non poteva essere accolta era dato dal fatto che il soggetto in questione aveva da sempre operato per conto e nell'interesse della società attrice e dunque l’eventuale attività di concorrenza sleale, nel caso in cui l’avesse compiuta, in danno della società convenuta, avrebbe dovuto essere attribuita solamente alla società attrice.

Alla luce di tali riflessioni il Giudice ha ritenuto l’istanza di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo ingiustificata perché pretestuosa, palesando in modo chiaro ed evidente la volontà della società convenuta di determinare l’incapacità del terzo a testimoniare laddove questi fosse stato chiamato a rendere testimonianza nel corso del giudizio.

In altre parole secondo il Giudice di Verona: ”Dal momento che sono già ravvisabili i presupposti di un giudizio di responsabilità aggravata così come ai sensi dell’art. 96 c.p.c. in quanto evidente è la malafede della controparte, nulla impedisce di anticipare lo stesso”.

Il Giudice precisa inoltre che tale giudizio di responsabilità è possibile anticiparlo in caso di specie perché l’istanza è da ritenersi abusiva in quanto diretta a pregiudicare il diritto alla prova della parte attrice.

Queste le considerazioni che hanno fatto sì che lo stesso Giudice sia giunto ad emettere l’ordinanza di ingiunzione immediatamente ingiuntiva rigettando l’istanza di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo proposta dalla convenuta.

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