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Quando la registrazione di una telefonata è lecita ed è fonte di prova (Cass. Civ., sez. VI, ord. 01

Si può procedere autonomamente alla registrazione di una telefonata senza bisogno di una autorizzazione da parte del giudice o della polizia. E' quanto ha stabilito la Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione con l'ordinanza del giorno 01/03/2017 n. 5259.

Come ha confermato la giurisprudenza di legittimità, la registrazione su nastro magnetico di una conversazione telefonica può costituire fonte di prova, ex art. 2712 c.c., se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente accaduta e che abbia avuto il tenore risultante dal nastro, sempre che non si tratti di conversazione svoltasi tra soggetti estranei alla lite (Cass. Civ., Sez. VI, 11/09/1996, n. 8219).

La medesima giurisprudenza ha chiarito che, affinché il magistrato possa dedurre argomenti di prova da una registrazione su nastro magnetico, è necessario che almeno una delle parti, tra le quali la conversazione stessa si svolge, sia parte in causa, come era avvenuto nella fattispecie.

Conseguentemente, la registrazione di una telefonata all'insaputa dell'interlocutore è del tutto legale anche senza l'autorizzazione preventiva da parte del giudice o della polizia, e anche se la conversazione attenga a fatti personali e riservati, sempre che vengano osservate le condizioni di cui sopra.

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