Cessione di azienda: gli effetti sui contratti non ancora eseguiti (Trib. Taranto sez. II civ. sent.
Cessione di azienda: per i contratti non ancora eseguiti e che non abbiano carattere personale l’effetto naturale è costituito dal subingresso del cessionario e dall’esclusione di responsabilità del cedente.
Così è stato precisato nella interessante decisione del Tribunale di Taranto in composizione monocratica nella persona del Giudice dr. Casarano, in una fattispecie ove la parte creditrice aveva agito in monitorio nei confronti del cedente l’azienda.
Nella fase di opposizione da parte dell’azienda quest’ultima incentrava la propria difesa sul difetto di legittimazione passiva.
Nella prima parte della decisione si precisa che trattandosi, nella fattispecie concreta, di una forma di cessione del contratto trova applicazione l’articolo 1408 c.c. e la disciplina ivi contenuta in tema di rapporti tra contraente ceduto e cedente.
Non deroga la norma speciale ex art. 2588 c.c.-
Risulta di evidenza dalla lettura testuale dell’articolo 1408 c.c. al c. 2 che il contraente ceduto (nel caso concreto sottoposto all’attenzione del giudice la società che aveva venduto la merce alla cedente il ramo di azienda/opponente) deve dichiarare per tempo di non liberare il cedente, altrimenti non potrà agire contro di lui in caso d’inadempimento del cessionario
Si legge testualmente nella sentenza n. 2391/2015 che si comprende la distinzione operata dalla Suprema Corte in materia tra “debiti puri e debiti relativi a contratti non ancora eseguiti, allo scopo di ammettere la solidarietà del cedente come effetto naturale seguito alla cessione d’azienda solo quando si tratti di debiti puri, cioè per controprestazioni già eseguite e passate ormai nel patrimonio della cedente.
Negli altri casi invece, e cioè quando al momento della cessione dell’azienda – o di un suo ramo – il contratto, pur se già perfezionatosi ai sensi dell’art. 1406 c.c. ma non sia ancora eseguito, vale l’opposta regola dell’effetto naturale della esclusione della responsabilità del cedente, se il contraente ceduto non abbia espressamente dichiarato di liberarlo".
Altra problematica affrontata nella decisione in commento è quella concernente il momento in cui il contratto debba intendersi eseguito.
Nella sentenza n. 2391/2015 si precisa che la consegna della merce da parte del creditore in favore del cessionario si configura quale implicita volontà di subingresso nel contratto di vendita che non sia ancora eseguito.
Si legge testualmente nella decisione che ”... con riguardo alla fattura di maggiore importo è risultato pacificamente che non solo il contratto non aveva avuto esecuzione - a differenza della prima fattura, la cui merce era stata già regolarmente consegnata dalla cedente - ma la consegna della merce avveniva in favore della cessionaria del ramo d’azienda.
Comportamento concludente questo nel senso dell’avvenuta accettazione della cessione del contratto, posto che la consegna diretta della merce alla cessionaria la implica necessariamente.
Da ciò ne può derivare, stante anche la pacifica assenza di dichiarazione di non liberazione del cedente, l’esclusione di responsabilità solidale di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1408 c.c. II commain combinato disposto con l’articolo 2558 c.c.".
Per tutto quanto sopra esposto, pertanto, nella decisione in commento il Tribunale in composizione monocratica ha provveduto al rigetto di ogni domanda ed eccezione provvedendo all’accoglimento parziale dell’opposizione con revoca del decreto ingiuntivo opposto e condannando l’opposta alla restituzione in favore dell’opponente di una parte della somma oltre interessi.