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Separazione dei coniugi: la revoca del consenso all’udienza presidenziale impedisce l’omologa (Corte

Il consenso alla separazione consensuale va reiterato dai coniugi in sede di udienza Presidenziale, pena l’improcedibilità del ricorso.

Questo il principio espresso nella pronuncia in oggetto, con la quale la Corte d’Appello di Catania ha chiarito il proprio orientamento sulla questione, in totale disaccordo con l’interpretazione precedentemente espressa dal Giudice di primo grado.

Il caso sottoposto all’esame dell’Organo Decidente riguardava una donna che, dapprima d’accordo col marito per una separazione consensuale, diversi mesi dopo si rendeva conto che l’accordo riportato nel ricorso per separazione consensuale non era in verità conforme all’interesse del figlio minore della coppia. La stessa pertanto dichiarava in sede di udienza Presidenziale di non voler più prestare il consenso alla separazione consensuale. Il Giudice di primo grado, in adesione a quell’orientamento espresso da Cassazione n. 10932/2008, procedeva ugualmente all’omologa dell’accordo separativo, ritenendo in buona sostanza che lo stesso abbia contenuto negoziale non più ritrattabile.

La donna decideva quindi di proporre reclamo al Decreto di omologa e adiva pertanto la Corte d’Appello territoriale, la quale annullava il Decreto reclamato, ancorché emesso in assenza di una condizione di procedibilità del procedimento, ovvero il consenso alla separazione consensuale da parte di entrambi i coniugi.

Afferma la Corte d’appello in proposito: “Non si può parlare di revoca del consenso ma di consenso non prestato nei termini e nelle forme previsti dalla legge e, di conseguenza, nessun negozio giuridico può considerarsi validamente stipulato tra le parti”.

Sottolinea la pronuncia che l’art. 711 c.p.c. stabilisce che “Se la conciliazione non riesce, si dà atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla operazione […]” e quindi individua il momento in cui avviene la formale dichiarazione di consenso non già nel deposito del ricorso introduttivo del giudizio, bensì nell’udienza di comparizione davanti al Presidente. Ed individua nel verbale d’udienza la forma attraverso la quale il consenso deve manifestarsi.

Il ricorso è quindi un semplice atto di impulso processuale, prodromico alla vera e propria manifestazione del consenso, che si realizza in quell’atto pubblico che è il verbale di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente.

Più potere al Giudice quindi e meno all’autonomia negoziale in una materia così delicata.

Interessante anche un aspetto processuale della vicenda, in quanto si dà spazio al reclamo del decreto di omologa della separazione, da parte della dottrina ritenuto inappellabile.

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