Patente: sulla sospensione per esaurimento punti decide il giudice ordinario (Cass. Civ. SS.UU. sent
La sentenza n. 15573/2015 (Cassazione civile, SS.UU.) in commento pone definitivamente la parola fine alla querelle, che invero pareva ormai da tempo risolta, circa la giurisdizione applicabile in ordine alle impugnazioni di provvedimenti connessi all’azzeramento del punteggio delle patenti di guida, in esito alle decurtazioni derivanti da violazioni del Codice della Strada.
Nel caso di specie veniva impugnato innanzi al Giudice di Pace di Roma il provvedimento che disponeva, ai sensi degli artt. 126-bis, c. 6 e 128, del C.d.S., la revisione della patente di guida, con contestuale prescrizione dell’esame esame di idoneità tecnica, a causa della perdita totale di punteggio.
Il Giudice di primo grado declinava la propria giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo, asserendo che il provvedimento in esame fosse connotato da discrezionalità, come tutte le generiche revisioni disciplinate dall’art. 128 C.d.S. ed addirittura nel dispositivo consigliava all’ufficio opposto di modificare l’informazione apposta sotto i provvedimenti del tipo in esame indicando che l’Autorità competente a decidere in materia di revisione della patente di guida è il Tar.
Proponeva appello il ricorrente avverso detta ordinanza innanzi al Tribunale Civile di Roma in punto di giurisdizione ribadendo la giurisdizione ordinaria.
Il Giudice dell’appello condivideva l’impostazione del Giudice di prime cure, ritenendo che il provvedimento in contestazione avesse natura discrezionale, poiché anche nei casi di revisione della patente disposta per esaurimento dei punti doveva comunque ravvisarsi "una presunzione di dubbio sulla oggettiva idoneità alla guida da parte del titolare della patente. Pertanto la revisione sarebbe anche nella fattispecie espressione di un potere discrezionale della pa, con cui sono esternate le ragioni che hanno ingenerato dubbi sulla persistenza dei requisiti di idoneità tecnica alla guida in relazione alle infrazioni accertate".
Ricorreva in Cassazione il cittadino, chiedendo che venisse definitivamente accertata la giurisdizione ordinaria in materia, ritenendo il provvedimento in esame del tutto privo di discrezionalità ed anzi automaticamente connesso all’esaurimento dei punti.
In particolare si evidenziava un consolidato e granitico orientamento giurisprudenziale, pur debitamente evidenziato nei precedenti gradi ma incredibilmente rimasto disatteso ed ignorato da entrambi i Giudici, che ben aveva rilevato da tempo ormai la netta differenza tra il provvedimento di revisione patente da esaurimento punti (automatico e sanzionatorio ex art. 126-bis C.d.S.) e quello derivante da dubbi circa l’idoneità tecnica alla guida (discrezionale ex art. 128 C.d.S.), sicché l’impugnazione del primo era senz’altro devoluta al Giudice Ordinario e quella del secondo al Giudice Amministrativo.
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, confermava pienamente il citato orientamento giurisprudenziale, accogliendo il ricorso e condannando l’amministrazione convenuta al pagamento dei tre gradi di giudizio.
In particolare, pur dando atto che il c. 6 dell’art. 126-bis C.d.S. richiama l’art. 128 quanto alla procedura di revisione, evidenziava che lo stesso – chiaramente - non prevede alcuna discrezionalità, trattandosi di atto vincolato che deve conseguire automaticamente all’esaurimento del punteggio della patente.
In sintesi il provvedimento in esame (così come il successivo eventuale e consequenziale di sospensione della patente) condivide la natura sanzionatoria degli stessi verbali da cui deriva, in via accessoria, la perdita del punteggio e come tale non può che soggiacere alla giurisdizione ordinaria, al pari dell’impugnazione dei verbali stessi.
Ben diversa, prosegue la sentenza, è invece la procedura, questa sì connotata da discrezionalità, con il quale la Motorizzazione Civile, ai sensi dell’art. 128, I c., C.d.S. dispone la revisione nei casi in cui, a tutela del pubblico interesse, si debba evitare che la conduzione degli autoveicoli possa essere consentita a soggetti incapaci.
Anche il tenore letterale è completamente diverso e non assoggettabile a dubbi: “possono” nell’ipotesi di cui all’art. 128, “deve” nel caso di cui al comma 6 dell’art. 126-bis.
Nessun dubbio, quindi, poteva sussistere in ordine alla giurisdizione ordinaria in materia.