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Sanzioni amministrative e penali contro lo stesso soggetto: operatività del principio del ne bis in

Il pieno rispetto del principio del ne bis in idem trova applicazione anche nel caso di condanna a sanzioni amministrative prima, e penali poi, qualora sia individuabile una identità di dei fatti materiali che costituiscono la condotta tenuta dal soggetto. E' quanto emerge dalla sentenza della Sezione penale del Tribunale di Asti del 07/05/2015, n. 717.

Il caso vedeva un uomo essere imputato in ordine al reato di cui all'art. 5 D.Lgs. 10/03/2000, n. 74, in quanto in qualità di titolare di una ditta individuale, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, pur essendovi obbligato, ometteva di presentare la dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2007, ai fini IRPEF, IRAP ed IVA. Conseguentemente, per ciascuna delle imposte, nonché alle addizionali regionale e comunale, dal verbale era data evincere l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui agli artt. 1 e 5 del D.Lgs. 471/1997, ovvero tante volte quanti i tributi.

A parere del Tribunale, livelli sanzionatori così elevati, derivanti da disposizioni formalmente non penali, appaiono pertinenti circa il dibattito sull'estensione del ne bis in idem, potendosi ravvisare una certa coincidenza tra la condotta dell'imputato considerata ai fini delle disposizioni sanzionatorie amministrative prima e penale poi, nonché una certa convergenza strutturale tra le medesime disposizioni.

Il problema affrontato dai giudici territoriali è quello dell'identità, o meno, degli addebiti mossi all'imputato, in sede amministrativa prima e penale in seguito. Già in passato, la Corte EDU, nell'accertamento dell'identità delle plurime sanzioni per il medesimo comportamento, si è trovata alla scelta tra l'idem factum, che valorizza i fatti materiali che costituiscono la condotta tenuta dal soggetto, e l'idem legale, che attribuisce rilievo alla definizione legale dell'incriminazione.

A fronte di tale contrasto di orientamenti, la Corte EDU ha osservato come, nel panorama internazionale, sia dominante l'approccio più favorevole all'individuo, ovvero quello che, nel valutare l'idem, al di là delle differenti espressioni linguistiche utilizzate, valorizzi l'identità dei fatti materiali piuttosto che l'idem legale, posto che, ad avviso della Corte, il principio del ne bis in idem deve essere letto come divieto di giudicare un individuo per una seconda infrazione, qualora questa scaturisca dagli stessi fatti o da fatti che sono sostanzialmente identici.

In merito alla problematica del concorso apparente o effettivo di norme, il Tribunale ritiene che l'interpretazione svolta da parte della giurisprudenza di legittimità in termini di progressione dell'offesa, che vede la fattispecie penale una violazione molto più grave di quella amministrativa, che arricchisce la prima di elementi essenziali che non sono complessivamente riconducibili al paradigma della specialità, in quanto recano decisivi segmenti comportamentali che si collocano in un momento successivo al compimento dell'illecito amministrativo, non possa essere accolta, in quanto idonea a determinare una eccessiva restrizione del campo di applicazione del principio di specialità alle sole ipotesi in cui si verta tra norme dirette a tutelare il medesimo bene giuridico “con correlativo rischio di vanificazione dell'operatività di un principio, quale quello del ne bis in idem, che esige invero, pur nel pieno rispetto delle esigenze di difesa sociale, un'applicazione sufficientemente ampia al fine di evitare duplicazioni sanzionatorie di dubbia correttezza teorica e utilità pratica”.

Piuttosto, il principio guida deve essere individuato nell'identità della situazione di fatto già sanzionata, con la conseguenza che la condotta dell'imputato genetica del procedimento sanzionatorio-amministrativo già conclusosi e del presente processo penale, sia pacificamente la medesima, ovvero l'omessa dichiarazione fiscale, senza considerare la perfetta sovrapponibilità tra le sanzioni amministrative irrogate all'imputato, ai sensi degli artt. 1 e 5 D.Lgs. 471/1997 e la sanzione penale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 74/2000.

In definitiva, la condotta rilevante in entrambi gli universi sanzionatorio-amministrativo e penale, sembra costituita, già in astratto, dall'omessa dichiarazione fiscale che determina sempre la reazione amministrativa e penale al superamento di determinate soglie di evasione ritenute penalisticamente offensive.

Da ciò il seguente principio: “Il principio di cui alla sentenza C.edu, Grande Stevens del 2014, da inserirsi peraltro in un indirizzo interpretativo risalente e consolidato alla stregua del criterio recentemente fornito da Corte Cost. 49/2015, impone, ove si ritenga un bis in idem a fronte di sanzioni formalmente amministrative ma sostanzialmente penali secondo i c.d. criteri Engel della CEDU, di procedere direttamente (anche in considerazione del dictum di cui a Cass. S.U. del 2005, Donati), all’applicazione dell’art. 649 c.p.p. che non essendo ius singulare ben può essere esteso analogicamente senza necessità di previi coinvolgimenti della Corte Costituzionale o della Corte di Giustizia UE., specie ove si consideri, di converso, la natura di principio generale del ne bis in idem”.

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