Messa alla prova: il nuovo regolamento (Decreto Ministero Giustizia 08/06/2015 n. 88)
Con il decreto del Ministero della Giustizia dell'8/06/2015, n. 88, è stato approvato il Regolamento recante disciplina delle convenzioni in materia di pubblica utilità ai fini della messa alla prova dell'imputato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili) con cui si amplia la possibilità di far ricorso al lavoro di pubblica utilità. La nozione di lavoro di pubblica utilità, da prevedere per la messa alla prova degli imputati maggiorenni, è data dall'art. 1 del Regolamento, secondo il quale l'istituto consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, affidata tenendo in considerazione anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, anche internazionali, che operino in Italia. La prestazione, la cui durata giornaliera non può essere superiore alle otto ore, si svolge con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e salute dell'imputato. L'attività si svolge secondo quanto stabilito con le Convenzioni stipulate con il Ministero della giustizia o, su delega di questi, dal Presidente del Tribunale, pubblicate sul sito del Ministero della giustizia e raggruppate per distretto di Corte d'Appello (art. 5), che regolano gli aspetti organizzativi inerenti gli accertamenti sulla regolarità della prestazione non retribuita, nelle quali sono specificate le mansioni che i destinatari dovranno svolgere nell'ambito delle seguenti tipologie di attività (art. 2):
a) prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio-sanitarie nei confronti di soggetti alcoldipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, anziani, malati, minori e stranieri;
b) prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali;
c) prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo, di protezione della flora e della fauna con particolare riferimento alle aree protette, comprese le attività connesse al randagismo degli animali;
d) prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico, inclusa la custodia di biblioteche, musei, gallerie e pinacoteche;
e) prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, compresi gli ospedali e le case di cura, o di beni del patrimonio pubblico, compresi i giardini, ville e parchi, esclusi gli immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
f) prestazioni di lavoro attinenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto. Le stesse Convenzioni, secondo quanto disposto dall'art. 3 del Regolamento, si impegnano a mettere a disposizione del soggetto le strutture necessarie all'espletamento delle attività e a curare che le medesime siano prestate conformemente al programma al quale l'imputato è sottoposto. Il lavoro di pubblica utilità inizia il giorno in cui il soggetto si presenta a svolgere l'attività di cui sopra, e si conclude nel termine fissato dal giudice, ex art. 464-quinquies c.p.p. La presenza del soggetto sottoposto alla misura è documentata all'interno di un apposito registro o attraverso mezzi di rilevazione elettronica. Il regolamento disciplina anche i casi di impedimento allo svolgimento della prestazione: in particolare, si prevede che in caso di impedimento alla prestazione dell'opera il soggetto ne debba dare tempestivo avviso all'ente ospitante, accompagnato da documentazione che giustifichi l'impedimento. Se l'impedimento deriva da malattia o infortunio deve essere documentato mediante un certificato medico, redatto dal medico curante o da una struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata. Come ovvio, la prestazione non eseguita a causa di impedimento dovrà essere effettuata in un tempo diverso, nel termine stabilito dal giudice. L'impedimento alla prestazione può derivare anche da una temporanea impossibilità dell'ente ospitante. In questo caso l'impedimento deve essere comunicato dall'ente all'ufficio di esecuzione penale esterna competente. L'attività in nessun caso può svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.