Esecuzione forzata: un caso di estinzione anticipata (Trib. Mantova, ord. 26/05/2015 n. 471)
Un creditore iscrive a ruolo (depositando copie conformi del titolo esecutivo, del precetto e del pignoramento notificati nonché della trascrizione del pignoramento) la procedura esecutiva mobiliare riguardante alcuni autoveicoli di proprietà dell'esecutato. Non gli è però pervenuta la comunicazione da parte dell'I.V.G. (art. 521, comma 3, c.p.c.) circa l'avvenuta consegna dei beni pignorati da parte di quello. Il giudice dell'esecuzione ne desume che gli autoveicoli in questione non siano stati consegnati all'I.V.G. Pertanto - sul presupposto che un'esecuzione forzata siffatta, in carenza dei beni oggetto della stessa, non abbia alcuna possibilità di pervenire al soddisfacimento delle ragioni creditorie – applica l'art. 164 bis disp. att. c.p.c. e dichiara l'estinzione anticipata del procedimento.
Tenendo conto che ci troviamo nel campo di operatività di norme introdotte dall'ultima novella legislativa (e quindi in fase di prima applicazione) possiamo evidenziare che:
il creditore, precorrendo i tempi, ha iscritto a ruolo un pignoramento di autoveicoli prima che gli pervenisse la comunicazione dell'I.V.G. (l'art. 521-bis, c. 5, c.p.c. - prescrive che detta iscrizione avvenga non oltre i 30 giorni successivi a detta comunicazione);
in carenza della comunicazione da parte dell'I.V.G. ai sensi dell'art. 521-bis, c.3, il termine con cui il creditore procedente avrebbe dovuto in ogni caso fare i conti è quello del deposito dell'istanza di vendita entro 90 gg. dal pignoramento (art. 497 c.p.c.)
per quanto sopra, il provvedimento del giudice dell'esecuzione potrebbe dirsi (a sua volta) precipitoso se – peraltro intendendosi per comunicazione dell'I.V.G. ai sensi del c. 3 anche quella che detto ente è tenuto a fare ex art. 521-bis, c. 4 (spirato il termine di 10 gg. per la consegna dei beni pignorati all'I.V.G. da parte del debitore, “gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati procedono al ritiro della carta di circolazione (...) e consegnano il bene pignorato all'istituto vendite giudiziarie” il quale, appunto applicandosi il c. 3, deve comunicarlo al creditore) – il medesimo provvedimento sia stato assunto prima (come sembra) dello spirare del tempo utile per il deposito dell'istanza di vendita da parte del creditore;
nel caso opposto, cioè spirato senza comunicazione alcuna dell'I.V.G. il termine di 90 gg. dal pignoramento, il creditore non avrebbe potuto comunque dare legittimamente seguito alla procedura.